LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 03/10/1986

ABROGATA DALLA NUOVA LEGGE n.33/2009

REGIONE PUGLIA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 156 del 18 ottobre 1986

ARTICOLO 1 - (Obiettivi)
1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio
ambientale e regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative
che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.
2. La Regione provvede per:
a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;
b) l' accertamento dello stato dell'ambiente carsico;
c) la conservazione del patrimonio;
d) la sua eventuale utilizzazione.

ARTICOLO 2 - (Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell' ambiente carsico)
1. L' obiettivo di cui al punto a) dell'art. 1 si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici,
speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; la raccolta dei dati
2. sull' idrologia e sulla origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; la ricerca e studio di nuove
creatività .
3. L' obiettivo di cui al punto b) dell' art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta dati
sullo stato di conservazione dell' ambiente ed in particolare sull' inquinamento della falda, sulle
modificazioni dello stato chimico – fisico delle rocce; sulle alterazioni dell' ambiente atmosferico in
cavità.

ARTICOLO 3 - (Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)
1. La Regione provvede all' istituzione di un catasto regionale, delle grotte e delle aree carsiche della
Puglia, presso il Centro regionale controllo ambiente di cui alla LR 21 maggio 1975, n. 42.
2. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni
non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile
consistenza e qualità ambientale.
4. Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le
possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all' inquinamento, deturpazione,
distruzione di concreazioni e depositi.
5. Coloro che intendano far iscrivere a catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta
Regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonchè di una descrizione, anche sommaria
e con foto, dei particolari naturali del terreno circomvicino.
6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area
carsica interessata.
7. Per l' attuazione del catasto, la Regione, può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di
gruppi speleologici pugliesi e della società italiana di speleologia e/ o di istituti universitari.
8. Il catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l' eventuale rilascio di copie
avverrà a spese dell' interessato e previa richiesta scritta.

ARTICOLO 4 - (Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale)
1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una
sezione speciale del catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità
per la rilevanza e la rarità del valore espresso.
2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonchè una utilizzazione non pregiudizievole all'
interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del
catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento
urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 5 - (Conservazione del patrimonio)
1. Per il conseguimento dell' obiettivo di cui al punto c) dell' art. 1, la Regione attiva provvedimenti
conservativi diretti ad evitare la distruzione, l' ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l'
inquinamento ed il degrado delle cavità naturali del territorio.
2. La Regione può costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire alla installazione,
potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da enti pubblici, associazioni speleologiche,
Università .

ARTICOLO 6 - (Utilizzazione del patrimonio)
1. Per l' obiettivo di cui al punto d) dell' art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della
risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d' intesa con gli
enti locali, secondo standard d' uso compatibili con la loro struttura.
2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non
sia possibile provvedere altrimenti, attivano, previa intesa con la Regione, le procedure di espropriazione
delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell' osservanza degli strumenti
urbanistici.
3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di
protezione e destinazione delle zone considerate, la Giunta Regionale concede ai Comuni contributi nella
misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 7 - (Progetti specifici)
1. Le Amministrazioni locali, le Università , le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere
finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.
2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni
anno, corredati dai seguenti documenti:
- Esposizione articolata del progetto;
- Relativo piano finanziario, anche di massima;
- Relazione illustrativa dell' attività svolta e rendiconto circa l' impiego di provvidenze già ottenute;
- Documentazione relativa all' avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i
partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.
Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì :
- copia dello statuto sociale da cui si rilevi specificatamente la finalità non di lucro dell' associazione.
3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali
agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività , oltre
che una copia dell' ultimo bilancio approvato dall' assemblea dei soci.
4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi
precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per:
- l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
- le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l' attuazione di iniziative rivolte
alla prevenzione degli incidenti speleologici.

ARTICOLO 8 - (Interventi regionali)
1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la
ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
presente legge.

ARTICOLO 9 - (Commissione tecnica)
1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio,
proposizione e verifica tecnicoscientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di cui al I
comma del precedente art. 7.
2. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale è composta da:
- l' Assessore all' ecologia, che la presiede;
- n. 2 rappresentanti della Federazione speleologica pugliese;
- n. 1 rappresentante della Società speleologica italiana;
- n. 4 docenti universitari specializzati in scienze geologiche;
- n. 1 funzionario del settore urbanistica;
- n. 1 funzionario del settore risorse naturali;
- n. 1 funzionario del settore programmazione;
- n. 1 funzionario del settore agricoltura;
- n. 1 funzionario del settore turismo;
- n. 1 funzionario del settore ecologia.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore ecologia.
4. La commissione resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano in compensi previsti dall' art. 4 della LR 12
agosto 1981, n. 45.

ARTICOLO 10
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 0104435 del bilancio
di previsione per l' esercizio finanziario 1986. Tale capitolo viene dotato di L. 500.000.000 da prelevare dai
fondi globali del bilancio 1986 e riportati al capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.
2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del
bilancio regionale.

OMISSIS

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 ottobre 1986

 

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